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O. 30/12/2003 n. 38214. L'importo netto di Euro 450.000,00 verrà messo a disposizione del Consorzio di bonifica della Gallura sulla contabilità speciale di tesoreria n. 3075 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari - con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, con atto di determinazione del sub-Commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo: -Euro 112.500,00 (25%) con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza; -Euro 135.000,00 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di Euro 90.000,00 corrispondente al 20% dell'importo previsto; -Euro 135.000,00 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di Euro 225.000,00 corrispondente al 50% dell'importo previsto; - Euro 67.500,00 (15%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di Euro 360.000,00 corrispondente all'80% dell'importo previsto. 15. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal Presidente del Consorzio di bonifica della Gallura, corredata da idonea documentazione. 16. Le somme a disposizione del Consorzio di bonifica della Gallura sulla predetta contabilità speciale n. 3075, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il Presidente del Consorzio di bonifica della Gallura, in conformità dalle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato. 17. Il Consorzio di bonifica della Gallura, con atti a firma del suo Presidente pro-tempore, nella sua qualità di sub-Commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale in fase di apertura, presenterà alla Ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della Ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario. Art. 3. Prescrizioni attuative dell'affidamento 1. Il Consorzio di bonifica della Gallura realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi. 2. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo al Consorzio di avviare con immediatezza le procedure per la realizzazione dell'intervento. 3. Tutti gli atti posti in essere dal Consorzio di bonifica della Gallura per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per Legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti del «Consorzio» stesso. 4. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto dei lavori, il Consorzio di bonifica della Gallura dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante degli elaborati del progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. 5. Il Consorzio di bonifica della Gallura salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. 6. Il Consorzio è tenuto a presentare con cadenza mensile le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere. 7. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del Consorzio. 8. Le opere attuate dal Consorzio saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della Legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Legge finanziaria regionale 1989). 9. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del Commissario, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di Legge. 10. Il Commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal Commissario, è il «Consorzio», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime. 11. Resta inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardo esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Consorzio e che sono regolati dal presente atto di affidamento. Art. 4. Collaudo dei lavori 1. Nel caso in cui il Consorzio di bonifica della Gallura non si avvalga della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, il collaudatore unico e/o la Commissione di collaudo sono nominati dal Consorzio su designazione del Commissario, ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del Consorzio. 3. All'occorrenza, il collaudatore e/o la Commissione di collaudatori, sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera. 4. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il Consorzio è tenuto a comunicare tempestivamente al Commissario l'inizio delle operazioni. 5. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il Consorzio di bonifica della Gallura ne darà comunicazione al Commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione. Art. 5. Rapporti 1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il Consorzio di bonifica della Gallura agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere. 2. Il Consorzio di bonifica della Gallura è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario. 3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al suecessivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma. 4. Al Commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il Consorzio di bonifica della Gallura incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di Legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione. 5. Lo stesso potere di revoca, il Commissario eserciterà ove il Consorzio di bonifica della Gallura, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto. 6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al Consorzio di bonifica della Gallura le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il Consorzio medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento di cui al comma successivo del presente articolo. 7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del Consorzio di bonifica della Gallura che determinassero la revoca dell'atto di affidamento. 8. In conseguenza il Consorzio di bonifica della Gallura si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi. 9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Consorzio di bonifica della Gallura di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonchè i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il Commissario, provvederà all'omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento. Art. 6. Controversie 1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e il Consorzio di bonifica della Gallura, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. 2. A tal uopo il Consorzio di bonifica della Gallura, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta. 3. Il Consorzio di bonifica della Gallura non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi. Art. 7. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino Ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 30 dicembre 2003 Il sub Commissario governativo: Duranti |
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